Alla scoperta del superbonus. Quando la ristrutturazione edilizia può essere gratuita
di: Antonino Pernice - del 2020-05-19
L’incentivo superbonus 110% potenzia i precedenti ecobonus e sismabonus, introdotti o confermati dalla Legge di bilancio 2020, perché prevede che tutte le spese sostenute per questi interventi dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 beneficeranno di una detrazione del 110%, da ripartire in cinque quote nelle annualità successive, anziché in dieci anni.
In alternativa, l’art. 128, Decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei ministri, prevede che le ristrutturazioni edilizie ammesse all’incentivo diventano gratis se si opta per la cessione del credito d’imposta al fornitore e alle banche con lo sconto diretto in fattura.
Lo scopo della norma è di rilanciare l’attività edilizia per alcuni specifici interventi, come l’efficientamento energetico (ad esempio la realizzazione del cappotto termico), la riduzione del rischio sismico o l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
La vera innovazione consiste nel fatto che, in alternativa alla detrazione (che avrebbe effetto solo a partire dal periodo d’imposta successivo) i contribuenti possono ora optare per un contributo da ricevere nella forma di sconto in fattura operato dal fornitore, così ottenendo un beneficio immediato.
Viene definito sconto perché riduce, o meglio annulla completamente, l’ammontare della somma da pagare per eseguire i lavori. Sarà l’impresa che effettua gli interventi volti a finanziare inizialmente la ristrutturazione, in modo che il suo cliente riceverà un contributo grazie allo sconto che copre l’intero ammontare del corrispettivo dovuto e gli evita di dover pagare la spesa.
L’impresa che esegue i lavori potrà recuperare quell’esatto importo riportato in fattura trasformandolo in credito di imposta, che potrà utilizzare essa stessa oppure cedere ad altri soggetti (ad esempio, i propri fornitori di materiali, servizi ed impianti), ma anche alle banche e ad altri intermediari finanziari.
Così, ad esempio, un condominio potrà appaltare lavori senza dover anticipare nessuna somma, mentre l’appaltatore incasserà l’importo dovutogli in pagamento attraverso la liquidità che gli sarà concessa dalla banca.
Cioè, una volta che il credito fiscale è divenuto di spettanza dell’impresa, che lo ha riconosciuto al cliente attraverso lo sconto in fattura, essa può girarlo alla banca, dalla quale otterrà l’erogazione diretta della somma corrispondente.
Anche le banche avranno il loro ritorno finanziario: erogando 100 oggi all’impresa fornitrice dei lavori, otterranno in cambio il riconoscimento automatico dallo Stato di un margine aggiuntivo ed ulteriore del 10% rispetto alla somma finanziata (per arrivare appunto al 110% della somma), da recuperare spalmato nei successivi cinque anni fruendo della detrazione consentita.
LIMITE AL SUPERBONUS:
• il superbonus del 110% non spetta se le spese sono sostenute da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professioni) e riguardano interventi su immobili unifamiliari non adibiti ad abitazione principale;
• non si può fruire dell’agevolazione per interventi su una villetta adibita a seconda casa. I condomini, invece, sono salvi;
• il nuovo superbonus non è cumulabile con gli altri precedenti bonus, tuttora in vigore, come il bonus facciate al 90%.