IMU ridotta al 50% per immobili in comodato d’uso tra genitori e figli. Ecco requisiti e condizioni
di: Antonino Pernice - del 2020-06-16
Riduzione dell’IMU al 50% per l’immobile in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Previste una serie di condizioni quali la stipula di un contratto di comodato stipulato tra genitori o figli, ovvero tra parenti in linea retta entro il primo grado. La riduzione continua ad applicarsi, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, ma solo in presenza di figli minori;
Il contratto dovrà essere stato regolarmente registrato entro 20 giorni in caso di contratto scritto o presentando richiesta all’Agenzia delle Entrate in caso di contratto verbale.
L'agevolazione è stata confermata dalla Legge di Bilancio 2020 con la quale è stata istituita la nuova imposta unica sulla casa.
L’art.1, comma 747, lettera c), della Legge 160/2019, prevede la riduzione della base imponibile al 50%:
“per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale,
a condizione che il contratto sia registrato
e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.”
Pertanto, lo sconto del 50% sull’IMU 2020 spetta a condizione che:
- il contratto di comodato gratuito sia stipulato tra genitori o figli, ovvero tra parenti in linea retta entro il primo grado. La riduzione continua ad applicarsi, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, ma solo in presenza di figli minori;
- il contratto sia stato regolarmente registrato entro 20 giorni in caso di contratto scritto o presentando richiesta all’Agenzia delle Entrate in caso di contratto verbale.
La forma scritta e registrata fa si che gli si dia data certa, e che si abbia un documento valido per opporsi in caso di eventuali contestazione ed accertamenti da parte del Comune.
Ulteriori requisiti:
- l’immobile deve essere utilizzato dal comodatario come abitazione principale;
- l’immobile concesso in comodato d’uso gratuito non deve rientrare tra le categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9);
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia oltre alla casa principale;
- il comodante deve avere residenza e dimora abituale nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato d’uso.
Niente dichiarazione IMU per la casa in comodato d’uso gratuito:
Con l’art. 3-quater della legge di conversione del decreto crescita, è stato abolito obbligo di invio della dichiarazione per la riduzione Imu sugli immobili concessi in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta di primo grado.
E’ previsto l’obbligo di pagamento in misura intera delle due imposte nei seguenti casi:
- comodati per le abitazioni di lusso (Categorie catastali A1, A8 e A9);
- proprietari di 3 o più immobili ad uso abitativo;
- prima e seconda casa situate in due comuni differenti;
- residenza in un comune e seconda casa ubicata in un comune diverso;
- proprietari di immobili residenti all’estero;
- immobile concesso in comodato d’uso gratuito non adibito ad abitazione principale dal comodatario;
- contratto di comodato d’uso stipulato tra nonni e nipoti.
Pertanto, possono essere oggetto di comodato tutte le unità immobiliari destinate ad essere utilizzate per civili abitazioni, ad eccezione di quelle appartenenti alle seguenti categorie catastali:
- A/1 abitazioni di tipo signorile;
- A/8 abitazioni in ville;
- A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi storici.
Ai fini dello sconto IMU:
- l’immobile, oggetto di comodato, deve essere adibito ad abitazione principale;
- e deve inoltre essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare.
Sono altresì considerate abitazioni principali, quelle elencate alla lettera c) del medesimo comma 741, dai numeri da 1a 6:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella GU n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare.
Ulteriore condizione: il comodante deve necessariamente possedere una sola abitazione in Italia e deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
La riduzione dell’IMU per l’immobile in comodato d’uso gratuito è una delle agevolazioni confermate dalla Legge di Bilancio 2020, con la quale è stata istituita la nuova imposta unica sulla casa.
L’art.1, comma 747, lettera c), della Legge 160/2019, prevede la riduzione della base imponibile al 50%:
“per le unità immobiliari,
fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale,
a condizione che il contratto sia registrato
e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.”
Pertanto, lo sconto del 50% sull’IMU 2020 spetta a condizione che:
- il contratto di comodato gratuito sia stipulato tra genitori o figli, ovvero tra parenti in linea retta entro il primo grado. La riduzione continua ad applicarsi, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, ma solo in presenza di figli minori;
- il contratto sia stato regolarmente registrato entro 20 giorni in caso di contratto scritto o presentando richiesta all’Agenzia delle Entrate in caso di contratto verbale.
La forma scritta e registrata fa si che gli si dia data certa, e che si abbia un documento valido per opporsi in caso di eventuali contestazione ed accertamenti da parte del Comune.
Ulteriori requisiti:
- l’immobile deve essere utilizzato dal comodatario come abitazione principale;
- l’immobile concesso in comodato d’uso gratuito non deve rientrare tra le categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9);
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia oltre alla casa principale;
- il comodante deve avere residenza e dimora abituale nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato d’uso.
Niente dichiarazione IMU per la casa in comodato d’uso gratuito:
Con l’art. 3-quater della legge di conversione del decreto crescita, è stato abolito obbligo di invio della dichiarazione per la riduzione Imu sugli immobili concessi in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta di primo grado.
E’ previsto l’obbligo di pagamento in misura intera delle due imposte nei seguenti casi:
- comodati per le abitazioni di lusso (Categorie catastali A1, A8 e A9);
- proprietari di 3 o più immobili ad uso abitativo;
- prima e seconda casa situate in due comuni differenti;
- residenza in un comune e seconda casa ubicata in un comune diverso;
- proprietari di immobili residenti all’estero;
- immobile concesso in comodato d’uso gratuito non adibito ad abitazione principale dal comodatario;
- contratto di comodato d’uso stipulato tra nonni e nipoti.
Pertanto, possono essere oggetto di comodato tutte le unità immobiliari destinate ad essere utilizzate per civili abitazioni, ad eccezione di quelle appartenenti alle seguenti categorie catastali:
- A/1 abitazioni di tipo signorile;
- A/8 abitazioni in ville;
- A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi storici.
Ai fini dello sconto IMU:
- l’immobile, oggetto di comodato, deve essere adibito ad abitazione principale;
- e deve inoltre essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare.
Sono altresì considerate abitazioni principali, quelle elencate alla lettera c) del medesimo comma 741, dai numeri da 1a 6:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella GU n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare.
Ulteriore condizione: il comodante deve necessariamente possedere una sola abitazione in Italia e deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.