Ristrutturare la facciata (e non solo) con detrazioni fino al 90%. Ecco i lavori agevolati e i requisiti da rispettare
di: Antonino Pernice - del 2020-06-17
(ph. investireoggi.it)
Il bonus cd. "facciate" è ammissibile per le spese di rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione, della verniciatura della ringhiera in metallo e di ripristino del sotto-balcone e del frontalino. E' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B,
E’ escluso dall’agevolazione il rifacimento del terrazzo, che l'Agenzia delle Entrate equipara al lastrico solare per la funzione di copertura orizzontale dell’edificio (Chiarimenti contenuti nella Risposta n.185/E del 12/06/2020).
L'articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), disciplina:
- una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del Decr. Ministro Lav. pubblici 02/04/1968, n.1444 (cd "bonus facciate").
L’Agenzia delle Entrate, nella citata Risposta n.185, ha chiarito che:
- Con riferimento ai quesiti n. 1) e n. 2) - riferiti alla possibilità di fruire del "bonus facciate" nel caso di spese sostenute per il rifacimento dell'intonaco dell'intera superficie e per il trattamento dei ferri dell'armatura della facciata del fabbricato in condominio, nonché per il rifacimento dei balconi - si rileva che le relative spese sono ammesse al "bonus facciate". Con riferimento, invece, alle spese per il rifacimento dei balconi, rientrano tra quelle ammesse alla detrazione anche quelle per il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e per la verniciatura della ringhiera in metallo nonché, infine, per il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino trattandosi di interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi.
Per quanto riguarda il quesito n. 3 - riferito alla possibilità che, ai fini del "bonus facciate" il terrazzo a livello possa essere equiparato al balcone, data la analoga funzione svolta - si osserva che il terrazzo a livello pur costituendo, analogamente al balcone, una "proiezione" all'aperto dell'abitazione cui è contigua, è, tuttavia, destinato, al pari di un lastrico solare, a coprire le superfici scoperte dell'edificio sottostante del quale costituisce, strutturalmente, parte integrante.
In altre parole, ciò che distingue un terrazzo a livello da una "copertura" è solo la funzione di tale parte dell'edificio essendo il primo, a differenza del lastrico solare, destinato anche a dare affaccio o proiezione esterna all'edificio. La differente funzione, tuttavia, non modifica la natura strutturale del terrazzo di "parete orizzontale" tale da escluderlo dal "bonus facciate".