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IMU, niente esenzione per coniugi con diversa residenza e dimora. Ecco cosa prevede la norna

di: Antonino Pernice - del 2020-10-08

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La Cassazione ha affermato che il tenore letterale della norma è chiaro: L’art.13, 2^ c., D.L. nr. 201/2011, statuisce che "L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (...). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".

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  • Secondo la normativa, se i componenti del nucleo familiare stabiliscono la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi nello stesso territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

    La Cassazione ha stabilito che «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente».

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  • Significa che se «l’intero nucleo familiare» non ha la residenza e la dimora nella stessa abitazione perché uno dei componenti le fissa altrove, viene meno il requisito dell’abitazione principale. E, a cascata, quello dell’esenzione dall’Imu.

    Ciò comporta, la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente.

    La Cassazione ha stabilito che, in caso di spacchettamento (cioè, il marito stabilisce la residenza nella casa in città e la moglie in quella al mare) nessuna delle due può essere considerata abitazione principale.

    Se ad esempio il marito stabilisce la residenza nella casa in città e la moglie in quella al mare, nessuna delle due può essere considerata abitazione principale e, di conseguenza, esente dall’Imu.

    In base alla sentenza, non solo non si ha diritto all’aliquota ridotta per entrambe le unità immobiliari ma non si può neppure scegliere a quale immobili applicarla: non essendo soddisfatti i presupposti di fondo, per la Cassazione l’Imu ridotta non si può applicare a nessuna delle due abitazioni.

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