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Dichiarazione dei redditi. Oneri detraibili dall’Irpef solo se i pagamenti sono tracciabili. Ecco le regole da rispettare

di: Antonino Pernice - del 2021-03-13

Immagine articolo: Dichiarazione dei redditi. Oneri detraibili dall’Irpef solo se i pagamenti sono tracciabili. Ecco le regole da rispettare

(ph. manentscripta.wordpress.com )

Dall’anno d’imposta 2020 le detrazioni dall’IRPEF lorda, nella misura del 19%, sono possibili solo a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili.

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  • In particolare, l’art.1, comma 679, della legge di bilancio per il 2020, prevede che “Ai fini dell’IRPEF, la detrazione dell’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’art. 15, DPR 917/1986, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n.241/1997”.

    Pertanto, la disposizione subordina le detrazioni fiscali, collegate alle spese e agli oneri indicati nell’art. 15, Dpr 917/1986, all’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili, quali: versamento bancario o postale; altri sistemi di pagamento previsti dall’art.23, del d.lgs. n.241/1997.

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  • Il contribuente deve eseguire i pagamenti degli oneri e delle spese mediante versamenti bancari o postali, con ricevute bancomat, bollettini postali, Mav o pagamenti con PagoPA.

    L’utilizzo di tali modi può essere dimostrato attraverso prova cartacea della singola transazione o pagamento.

    In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o fa la prestazione di servizio. Tra le spese e gli oneri da detrarre solo a seguito di pagamento “tracciabile” rientrano, a titolo non esaustivo:

    • gli interessi passivi, e relativi accessori, corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
    • i compensi pagati ai soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
    • le spese sanitarie;
    • le spese veterinarie;
    • le spese funebri;
    • le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;
    • le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
    • i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%;
    • le erogazioni liberali;
    • le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi;
    • i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea;
    • i canoni di locazione per unità immobiliari ad abitazione principale;
    • le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza.

    Il successivo comma 680, dell’art. 1, della Legge di bilancio per il 2020, prevede, però, due eccezioni alla regola generale del pagamento con strumenti tracciati. In particolare, possono continuare ad essere pagati in contanti:

    • gli acquisti di medicinali e di dispositivi medici;
    • le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

    A riguardo, l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza d’interpello n.431/2020 ha chiarito quanto segue.

    Domanda dell’istante: è possibile utilizzare la carta di credito intestata all’istante per pagare spese riferite al coniuge senza perdere il diritto alla detrazione, dato che il conto corrente da cui viene effettuato il pagamento è cointestato ?

    L’Amministrazione finanziaria, dopo aver premesso che “il nuovo obbligo non modifica in alcun modo, ponendo ulteriori vincoli, i presupposti stabiliti dall’art. 15, Dpr 597/1986 o dalle altre norme fiscali ai fini della detraibilità dall’Irpef degli oneri quale, in particolare, l’effettivo sostenimento degli stessi”, ha chiarito che:

    • l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto”,
    • il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio”.

    Sulla base di quanto sopra l’A.F. ha ritenuto che “il contribuente istante possa utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza nel caso di specie, ulteriormente supportata dalla cointestazione del C/C sul quale è emessa la carta di credito”.

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