Quando nelle Srl anche l’amministratore risponde con i propri beni dei debiti dell’azienda
di: Antonino Pernice - del 2021-01-15
Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), di riforma della legge fallimentare, ha apportato modifiche al codice civile, in vigore dal 16/03/2019.
In particolare, l’art. 375 d.lgs. 14/2019 (Assetti organizzativi dell'impresa) ha aggiunto il secondo comma all’art.2086 c.c., che così dispone:
«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonchè di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti all'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».
L’art. 378 d.lgs. 14/2019 (Responsabilita' degli amministratori), ha inserito il sesto comma all’art.2476 c.c., che così dispone:
«Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale”.
Il nuovo obbligo riguarda l’imprenditore, quindi anche quello individuale, infatti, l’art.3, D.Lgs. 14/2019 (Doveri del debitore) prevede:
“1^ comma. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. 2^ comma. L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.”;
Il nuovo obbligo coinvolge anche l’organo di controllo, infatti, l’art. 14, 1^ c. d.lgs. 14/2019 (Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari) prevede:
“Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonchè di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.”
Ancora l’art. 2403, 1^ c., c.c., (Doveri del collegio sindacale) prevede:
“Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”.
Lo spirito del legislatore, con le nuove disposizioni, è che l’imprenditore deve istituire un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile per prevenire la perdita della continuità aziendale e il revisore ha il dovere di fare tutta l’attività che tende ad allertare l’amministratore e poi l’organo preposto di composizione della crisi, in caso di indizi di crisi che minacciano la perdita della continuità aziendale.
Così possiamo dire che, in caso di fallimento, anche nelle S.R.L., gli amministratori rispondono con il patrimonio personale per i debiti aziendali se non dimostrano che hanno osservato gli adempimenti del secondo comma dell’art.2086 c.c.
Riguardo agli adempimenti del secondo comma dell’art. 2086 c.c., il Collegio sindacale, anche per esimersi da eventuali responsabilità, ha il dovere di comunicare alla società il consenso informato, rendendola edotta della responsabilità degli amministratori, solidalmente con i membri del collegio sindacale, ex art.2476, 6^ c., c.c., con preghiera di restituire l’informativa sottoscritta per presa conoscenza da parte del rappresentante legale della società, al fine di provvedere l’utilizzo di appositi strumenti di controllo dei nuovi obblighi (c.d. CRUSCOTTO DI CONTROLLO AZIENDALE, che svolgerebbe le funzioni simili al cruscotto posto sulle auto).
Si evidenzia che i Tribunali, già, hanno fatto proprie le disposizioni sui nuovi obblighi previsti dal secondo comma dell’art.2086 c.c., e hanno emesso le prime sentenze a carico degli amministratori che non hanno osservato la norma in argomento (Cassazione Ordinanza nr. 20389 del 28 settembre 2020; Tribunale delle Imprese di Milano del 21 ottobre 2019; Tribunale delle Imprese di Roma del 08 aprile 2020).