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Invalidità civile: prestazioni assistenziali e rimedi giurisdizionali

di: Avv. Roberta Gaggiotti - del 2022-01-14

Immagine articolo: Invalidità civile: prestazioni assistenziali e rimedi giurisdizionali

L’assistenza dei cittadini con difficoltà fisiche o psichiche costituisce, oltre che un principio di civiltà, anche uno specifico dovere costituzionale. Ai sensi dell’art. 38 comma 1 Cost., infatti, “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale”.

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  • Il nostro Ordinamento prevede dunque la categoria degli invalidi civili, differenziando i benefici assistenziali in funzione del grado di riduzione della capacità lavorativa.

    Sono a tal fine previste, all’aumentare del grado di invalidità, diverse misure, che vanno da forme di assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali (dal 33%), all’esenzione dal ticket sanitario (dal 66%), all’iscrizione in liste speciali dei Centri per l’impiego per l’assunzione agevolata (dal 46%) fino a prestazioni di natura economica (dal 74%).

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  • Quest’ultime, per gli invalidi civili, si dividono in:

    - Pensione di inabilità, per gli invalidi totali, con riduzione della capacità lavorativa del 100%;

    - Assegno mensile di assistenza, per gli invalidi parziali, con riduzione della capacità lavorativa dal 74% al 99% e in stato di bisogno economico;

    - Indennità di frequenza, prevista, anche ai fini del corretto inserimento scolastico, per i minori di 18 anni ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età;

    - Indennità di accompagnamento, per persone non deambulanti o con bisogno di assistenza continua.

    Ulteriori e specifiche prestazioni sono previste in favore dei ciechi civili e dei sordi. Ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile occorre l’inoltro all’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), da parte del medico di famiglia, di un certificato medico introduttivo, nonché l’invio, da parte del cittadino, di una domanda di accertamento sanitario.

    L’INPS verificherà, attraverso una commissione medica, il grado di invalidità e in seguito procederà alla verifica dei dati socio-economici e reddituali. Una volta riconosciuta la spettanza del diritto, l’INPS potrà procedere, in seguito, a visite di revisione.

    Qualora il requisito sanitario non venga riconosciuto, subito o a seguito di visita di revisione, il cittadino che non intende prestare acquiescenza al verbale sanitario può proporre ricorso giurisdizionale entro 6 mesi dalla notifica del verbale.

    A tal fine è previsto uno specifico strumento: il ricorso per accertamento tecnico preventivo, di cui all’art. 445-bis c.p.c.. Trattasi di un procedimento incentrato sulla nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio, che viene incaricato di effettuare una perizia al fine di verificare le condizioni di salute del ricorrente e il suo grado di invalidità.

    Tale procedimento è preliminare al giudizio di merito e, potenzialmente, in grado di sostituirlo: quest’ultimo è previsto soltanto come eventuale nel caso in cui le parti intendano contestare le conclusioni a cui è pervenuto il consulente tecnico.

    Qualora invece la domanda tesa ad ottenere i benefici assistenziali venga rigettata o revocata dall’INPS per assenza di requisiti di natura amministrativa, come ad esempio quello reddituale, e si intenda contestare il rigetto o la revoca, sarà necessario proporre un ricorso amministrativo all’INPS medesimo e, in caso di infruttuoso esito dello stesso, potrà procedersi in via giurisdizionale.

    Benché in questa sede si tenti di semplificare e far chiarezza, la materia è estremamente tecnica e complessa, ma risponde a fondamentali istanze di tutela dei soggetti più fragili della società e ad altrettanto fondamentali “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2 Cost.).

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