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Separazione dei coniugi: l’affidamento dei figli minori

di: Avv. Roberta Gaggiotti - del 2021-12-09

Immagine articolo: Separazione dei coniugi: l’affidamento dei figli minori

Quella di porre fine a un matrimonio (o a una famiglia di fatto) è sempre una scelta difficile, resa ancor più ardua e sofferta in presenza di figli, soprattutto se minori.

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  • A tali difficoltà, non di rado, si aggiungono tutte le incertezze in relazione alle conseguenze giuridiche per i figli e, frequentemente, la paura di perderli.

    Sul tale ultimo punto c’è spesso molta confusione e, proprio per fare chiarezza, oggi, nella rubrica “pillole di diritto”, si affronta il tema dell’affidamento dei minori.

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  • Se una coppia con dei figli decide di separarsi, occorrerà regolamentare giudizialmente le modalità con cui i genitori dovranno assolvere al diritto/dovere di gestione, mantenimento ed educazione della prole e coltivare il rapporto genitoriale.

    Ai sensi dell’art. 337-ter comma 1 c.c., infatti, anche in caso di separazione, “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

    L’affidamento può essere esclusivo o condiviso.

    L’affidamento esclusivo costituisce l’eccezione e viene disposto soltanto qualora ciò risponda all’interesse morale e materiale della prole, in quanto uno dei genitori non risulti idoneo ad adempiere la propria funzione educativa, poiché ad esempio violento, incapace, totalmente disinteressato, dedito all’uso di droghe o alcool, o in presenza di altre gravi problematiche.

    Contrariamente a quanto normalmente si crede, invece, risultano del tutto irrilevanti le ragioni che hanno portato alla disgregazione familiare o l’avvio di una nuova relazione da parte di uno dei due genitori.

    L’affidamento esclusivo, comunque, non comporta, salvo che nei casi più gravi, la perdita della responsabilità genitoriale e rimane sempre fermo il diritto/dovere del genitore non affidatario di contribuire al mantenimento del minore e vigilare sulla sua cura ed istruzione.

    L’affidamento condiviso, invece, costituisce la regola generale ed è la soluzione che il Giudice è tenuto per legge a prediligere (art. 337-ter c.c.).

    In tale àmbito, i genitori devono adottare di comune accordo le decisioni più importanti per i minori, partecipano entrambi alla loro cura ed educazione, mentre le questioni di ordinaria amministrazione possono essere affrontate da ciascuno di essi, anche separatamente.

    Diverso dall’affidamento è il collocamento.

    Nell’alveo di un affidamento condiviso, infatti, il Giudice adotta specifiche disposizioni sul collocamento dei minori, sempre tenendo conto del superiore interesse degli stessi.

    Il collocamento può essere prevalente o paritario.

    Nella maggior parte dei casi, viene disposto il collocamento prevalente presso uno dei genitori, con la previsione dei giorni settimanali e/o dei week-end in cui l’altro genitore potrà tenere con sé i minori.

    Il collocamento paritario, invece, implica che i minori trascorrano il tempo in egual misura con l’uno e l’altro genitore. Il collocamento paritario può essere alternato, nel caso in cui si disponga che i minori abitino a giorni/settimane/mesi alterni presso la residenza di ciascun genitore, ovvero invariato, qualora siano i genitori ad alternarsi a vivere nella casa familiare con i minori.

    Il collocamento paritario, per ovvie ragioni di ordine pratico e, soprattutto, per garantire l’interesse dei minori ad una certa stabilità di vita, è ad oggi meno diffuso.

    In ogni caso, ciascun genitore è tenuto a contribuire in misura del 50% alle spese straordinarie, mentre in caso di collocamento prevalente dei minori presso uno di essi, l’altro è tenuto a versare un assegno di mantenimento e la violazione degli obblighi di assistenza familiare costituisce reato.

    È infine interessante notare il ruolo centrale che l’ordinamento attribuisce ai minori in ordine a tutte le procedure e le decisioni che li riguardino, e ciò non soltanto perché è il loro interesse morale e materiale a fondare qualsiasi provvedimento in tal senso, ma anche perché la legge attribuisce espressamente agli stessi il diritto di essere ascoltati (art. 315- bis c.c.).

    A prescindere dagli specifici obblighi normativi in tal senso, è evidente che, in caso di disgregazione del nucleo familiare, i minori, soprattutto se di tenera età, sono i soggetti che maggiormente vanno tutelati, al fine di consentire loro il superamento, nel modo più sereno possibile, della crisi familiare e il raggiungimento di un rinnovato equilibrio.

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