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Aumenta il limite per utilizzo del contante. Eliminata la soglia dei mille Euro

di: Antonino Pernice - del 2015-10-18

Immagine articolo: Aumenta il limite per utilizzo del contante. Eliminata la soglia dei mille Euro

Il D.Lgs. 231/2007, che disciplina la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, all’art. 49, 1^ c., D.Lgs. 231/2007 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore), prevede che:   

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  • E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al  portatore  in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo  tra  soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro (Attualmente di 1.000 euro). Il trasferimento  e' vietato anche quando e' effettuato con piu' pagamenti inferiori  alla soglia che appaiono  artificiosamente  frazionati.  Il  trasferimento puo' tuttavia  essere  eseguito  per  il  tramite  di  banche,  Poste italiane  S.p.a.,  istituti  di  moneta  elettronica  e  istituti  di pagamento.

    Tale divieto fa riferimento al valore dell’intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni frammentate, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito. Così, per esempio, sarebbe sufficiente a far scattare la sanzione per violazione della normativa antiriciclaggio il pagamento in contanti delle rate di acquisto di una casa (Cass. sent. n. 15103 del 22.06.2010).

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  • L’obbligo di tracciabilità impedisce che i pagamenti con denaro, tra privati, o tra privati e pubbliche amministrazioni (quindi anche in caso di versamento delle imposte), se superiori a 999,99 euro, possano avvenire per contanti. Al contrario essi devono essere realizzati solo attraverso carte di credito, bonifici, assegni, carte di debito o, comunque, qualsiasi altro strumento che consenta la tracciabilità del flusso di denaro.  

    Attualmente, pertanto, la soglia dei 1.000 euro per i pagamenti in contanti è valida per:

    •    trasferimenti di denaro effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi;

    •    trasferimenti di libretti di deposito al portatore o di titoli al portatore;

    •    stipendi oltre i 1.000 euro erogati dalla pubblica amministrazione che non possono essere più pagati in contanti presso gli sportelli degli uffici postali, ma devono essere depositati su conti correnti bancari o postali, libretti postali o su carte prepagate;

    •    assegni circolari, vaglia postali e cambiari che oltre la soglia di 1.000 euro devono riportare la clausola di non trasferibilità.

    SANZIONI

    Secondo l’art. 58, D.Lgs. 231/2007 (Violazioni) alle  violazioni  delle disposizioni di cui all'articolo 49, comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito, con un minimo di tremila euro e per importi superiori a 50.000 euro la sanzione minima è aumentata di 5 volte.  

    NOVITA’

    Dal 2016 i pagamenti potranno essere effettuati in contanti anche sopra i fatidici mille euro: a confermarlo è la Legge di Stabilità per il 2016 appena approvata dal Governo che innalza la soglia oltre la quale scatta l’obbligo di utilizzare strumenti tracciabili a 3.000 euro, riportando l’Italia alla media degli altri Paesi dell’Unione Europea.

    Non è mancato chi, nel confronto politico, ha dichiarato il timore che il contante a 3.000 euro favorisca i consumi in nero, il riciclaggio, l’evasione e la corruzione. Invece, le associazioni dei commercianti hanno dato il consenso dichiarando che questo aumento del limite all’utilizzo del contante contribuirà a rilanciare consumi e turismo.  

    AGGIORNAMENTI DEL LIMITE ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE:  

    •    D.L. 78/2010 (art. 20, comma  1): euro cinquemila".  

    •    D.L. 138/2011 (art. 2, comma 4): euro duemilacinquecento".  

    •    D.L. 201/2011 (art. 12, comma 1): euro  mille;

    •    D.L. 16/2012 (art. 3, comma  1):   "Per l'acquisto di beni e di prestazioni  di  servizi  legate  al  turismo effettuati presso soggetti di cui  agli  articoli  22  e  74-ter  del dpr 633/72, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da  quella  italiana  e comunque diversa da quella  di  uno  dei  paesi dell'Unione  europea ovvero dello Spazio economico europeo, che  abbiano  residenza  fuori dal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di  denaro contante di cui all'art.49, 1^ c., D.Lgs. 231/2007, è elevato a 15.000 euro a condizione  che  il cedente del bene o il prestatore del servizio  provveda  ai  seguenti adempimenti:  

    a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o  del  committente  nonchè  apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai  sensi  dell'art.47  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al  Dpr 445/2000, attestante  che  non  è cittadino italiano nè cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;  

    b) nel primo giorno feriale successivo a  quello  di  effettuazione dell'operazione versi  il  denaro  contante  incassato  in  un  conto corrente intestato al cedente o al  prestatore  presso  un  operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia  della  ricevuta  della comunicazione di cui al comma 2."  

    Ha inoltre disposto (con l'art.3, comma 2) che "La disposizione  di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o  i  prestatori  che intendono aderire  alla  disciplina  del  presente  articolo  inviino apposita  comunicazione  preventiva,   anche   in   via   telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalità ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto. Nella comunicazione dovrà essere indicato il conto  che  il  cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare".  

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