Assegno di inclusione, il GUP di Marsala proscioglie una beneficiaria: «Il fatto non sussiste»
di: Redazione - del 2026-10-09

La contestazione nasceva dall’errata associazione di un verbale sanitario alla posizione della richiedente. Per il giudice, dagli atti emerge un errore materiale del CAF e non una falsa dichiarazione consapevole.

Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Marsala, Dott.ssa Quittino, all’udienza del 6
ottobre 2026, ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti di M.M.A., imputata in
relazione all’indebita percezione dell’assegno di inclusione. La formula indicata in motivazione è stata
netta: “non luogo a procedere perché il fatto non sussiste”.
La vicenda traeva origine dalla domanda di assegno di inclusione e, in particolare, dalla dichiarazione
sostitutiva unica presentata dall’imputata, tramite un CAF di Castelvetrano, il 28 marzo 2024. Nella
documentazione era stata associata alla posizione della richiedente una condizione di disabilità che,
secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe determinato l’erogazione del beneficio in misura superiore a
quella spettante. L’INPS aveva quindi sospeso e successivamente revocato la prestazione, trasmettendo gli atti alla Guardia di finanza.

Il punto decisivo della motivazione riguarda però la provenienza e la natura del documento sanitario
utilizzato. Il verbale del 2008 era autentico, non era stato contraffatto e riguardava effettivamente il
figlio convivente di M.M.A., titolare di una condizione di disabilità. Dall’esame comparativo delle
domande e delle DSU il giudice ha ricostruito un errore di compilazione del CAF: il documento era
stato inizialmente associato alla posizione della madre e, nella DSU successiva, inserito anche nella
posizione del figlio, senza essere contestualmente eliminato dalla prima.
Secondo la motivazione, che ha integralmente accolto la tesi della difesa dell’imputata rappresentata
dall’Avv. Ignazio Cardinale, la sequenza documentale deponeva per un errore materiale nella gestione
della pratica e non per una consapevole falsa rappresentazione della realtà da parte dell’imputata. Se
l’obiettivo fosse stato quello di attribuire fraudolentemente a M.M.A. una disabilità inesistente, sarebbe stato difficilmente comprensibile l’inserimento dello stesso verbale anche nella posizione del soggetto cui effettivamente si riferiva.
Un ulteriore elemento valorizzato dal Giudice è stata la condotta della signora che, il 30 agosto 2024,
rivolgendosi ad un diverso CAF, aveva presentata una nuova DSU, nella quale la condizione di disabilità
risultava correttamente attribuita al solo figlio. Rilevante, inoltre, è stata la collaborazione prestata nella fase di recupero delle somme. M.M.A. ha aderito a un piano di rateizzazione e ha provveduto alla restituzione di 6.090,00 euro, importo comprensivo anche di somme che, secondo la ricostruzione difensiva, l’INPS aveva inizialmente riconosciuto come legittimamente erogate. La condotta è stata considerata un ulteriore indice incompatibile con la volontà di conservare un vantaggio illecito.
La decisione del GUP di Marsala è stata rilevante in quanto ha distinto l’irregolarità amministrativa
dall’illecito penale: un errore materiale nella compilazione, in assenza della prova di una consapevole
finalità di conseguire indebitamente il beneficio, non equivale automaticamente a una condotta
fraudolenta.














